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Home > Il Comune > Statuto, regolamenti > Regolamenti comuanali >
Regolamento Tributi


Regolamento Tributi   
 

T I T O L O I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO


Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell’accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l’annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2
Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell’articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43. Ciò non di meno ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità alla riscossione coattiva può procedersi con l’ingiunzione, prevista dall’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639. In caso di pignoramento dei beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell’articolo 6 del medesimo decreto.

T I T O L O II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE
Articolo 3
Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall’articolo 24 del regolamento che disciplina l’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n° adottata il devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del funzionario responsabile per l’applicazione del tributo.
Riferimenti normativi Articolo 8, comma 3 Dpr 600/1972


Articolo 4
Eliminazione dell’obbligo della dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 24 del regolamento che disciplina l’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n° adottata il , i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Riferimenti normativi Articolo 10, D. lgs 504/1992 ;
articolo 59 D. Lgs. 446/1997.
Articolo 10, comma 4, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 :
“I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio ; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta ; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta, per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n° 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini”.

T I T O L O III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Articolo 5
Modalità di riscossione dei tributi comunali.

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di che esegue il pagamento :
a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio ;
b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale ;
c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale ;
d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d’indicazione nei documenti della causale di versamento.
Riferimenti normativi Articolo 59, D. Lgs 446/1997
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento è in facoltà del Comune di disporre la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani anche senza il ricorso al ruolo esattoriale.

Articolo 6
Termini di pagamento dei tributi comunali.

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. L’intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno in corso può essere corrisposta, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, in sette rate mensili di pari importo, e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l’ultima con scadenza entro il 20 dicembre successivo.
3. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale, espressa in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all’unità superiore, rappresentata dall’intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l’ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L’importo della rata comunque non può mai essere inferiore a lire .....
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio :
a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione ;
b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura ;
c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l’insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dall’articolo 5, comma 2, del regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazione in materia fiscale e tariffaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° adottata in data ...
Riferimenti normativi Articolo 59, D. Lgs. 446/1997
Articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 :
“I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso”.
Esempio di applicazione della dilazione stabilita dal comma 3.
Debito di lire 1.000.000, con credito dichiarato di 10.500.000. Siccome il debito è uguale al 9,53 per cento del reddito, che si arrotonda a 10, il numero delle rate è di cinque. Altro esempio : debito di lire 1.060.000 con reddito dichiarato di lire 20.100.000. La percentuale del debito è pari al 5,28 per cento, che si arrotonda al 6 (all’unità superiore). Le rate sono tre.

Articolo 7
Pagamento dell’imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.
Riferimenti normativi Articolo 59, D. Lgs. 446/1997
L’esonero della sanzione, anche per i periodi pregressi, è giustificata dall’assenza di danno o di periodo per il Comune, trattandosi di violazione solo formale (articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, in relazione all’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n° 662). In tal senso si è espresso anche in ministero delle Finanze con risoluzione 30 luglio 1998, n° 95/E.

T I T O L O IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 8
Rinvio alle leggi dello Stato

1. All’azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili.

1. Contestualmente all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L’avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza dei cui all’articolo 12 del presente regolamento.

Riferimenti normativi Articolo 11, D. Lgs. 504/1992 ;
Articolo 59, D. Lgs. 446/1997 ;
Articolo 3, comma 57, legge 662/1996.

Articolo 10
Potenziamento dell’azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziate congrue cifre :
a) per il potenziamento dell’attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ;
b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell’imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
2. Per gli esercizi 1999 e 2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue :
a) per un terzo, sull’ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie ;
b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.
3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.
4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.
5. A decorrere dall’esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse, e l’esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai funzionari responsabili dell’applicazione del tributo.
Riferimenti normativi Articolo 59, D. Lgs. 446/1997 ;
Articolo 3, comma 57, legge 662/1996

Articolo 11
Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia
di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base a criteri stabiliti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Riferimenti normativi Articolo 16, D. Lgs. 504/1992 ;
Articolo 59, D. Lgs. 446/1997
Un criterio semplice per quantificare il valore delle aree edificatorie è il seguente :
1. si accerta la quantità e il tipo di costruzione consentita dalla norme urbanistiche, e quindi si attribuisce a dette unità immobiliari una rendita catastale presunta, da capitalizzare secondo coefficienti appropriati.
2. Quindi, in analogia con quanto stabilito in materia di Ici per i fabbricati inagibili, il valore dell’area è fatto pari alla metà del valore del fabbricato.
Nulla impedisce alla Giunta Comunale di determinare i valori sulla scorta di appropriata e motivata relazione dell’ufficio tecnico comunale.

Articolo 12
Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, l’azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l’azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l’imposizione.
Riferimenti normativi Articolo 11, D. Lgs. 504/1992 ;
Articolo 59, D. Lgs. 446/1997
Articolo 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 :
“1. Il Comune controllo le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell’articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni e interessi dovuti : l’avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell’articolo 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune ; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura, indicata nel comma 5 dell’articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura ; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiore del 20 per cento.
2 . Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi ; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta”.

T I T O L O V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13
Accertamento con adesione

1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Riferimenti normativi Articolo 1, D.Lgs. 218/1997
La possibilità di prevedere la definizione dell’accertamento con l’adesione del contribuente per tutti i tributi comunali e non solo per l’ICI è stata esplicitamente ammessa dal Ministero delle Finanze con risoluzione n° 25/E dell’08 aprile 1998.

Articolo 14
Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l’adesione del contribuente, l’ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
Riferimenti normativi Articolo 5, D. Lgs. 218/1997

Articolo 15
Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, acon apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 14 può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l’iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all’istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell’atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.
Riferimenti normativi Articolo 6, D. Lgs. 218/1997

Articolo 16
Atto di accertamento con adesione.
Riduzione delle sanzioni.

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell’applicazione del tributo.
2. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione si cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l’accertamento è definito a norma dell’articolo 14, o dell’articolo 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l’accertamento è definito a norma dell’articolo 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.
Riferimenti normativi Articoli 5 e 7 D. Lgs. 218/1997

Articolo 17
Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 6, comma 3.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascuno importo il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.
Riferimenti normativi Articolo 8, D. Lgs. 218/1997
Nei tributi erariali la dilazione è ammessa solo se è rilasciata idonea garanzia, ma ciò rappresenterebbe un inutile aggravio nei tributi comunali, i cui importi sono di regola alquanto modesti. Il regolamento potrebbe tuttavia stabilire i casi in cui la garanzia deve o può, a giudizio del funzionario, essere prestata.

Articolo 18
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all’articolo 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
Riferimenti normativi Articolo 9, D. Lgs. 218/1997

Articolo 19
Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.
Riferimenti normativi Articolo 48, D. Lgs. 546/1992

T I T O L O VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 20
Disposizioni per semplificare l’attività d’accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

1. Al fine di semplificare l’attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni , degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d’ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d’ufficio.
2. L’elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d’imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l’ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
3. E’ in facoltà del contribuente di prevenire l’accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell’elenco un importo pari alla somma :
a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori ;
b) di un ottavo della sanzione indicata ;
c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all’Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l’azione di accertamento.
Riferimenti normativi Articolo 50, Legge 449/1997

Articolo 21
Disposizioni per agevolare il ravvedimento.

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, si applicano anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.
Riferimenti normativi Articolo 13, D. Lgs. 472/1997
La norma ricalca alcune disposizioni abrogate per effetto delle quali - agli effetti della riduzione delle sanzioni - il pagamento e la dichiarazione tardivi potevano essere eseguiti senza limiti di tempo, purché prima che il Comune iniziasse attività istruttorie (verifiche, controlli ecc.) finalizzate all’accertamento. Tali disposizioni, in ossequio al principio del favor rei sancito dall’articolo 3 del D. Lgs. 472/1993, comunque continuano a esplicare effetti per le violazioni commesse prima del 1° aprile 1998.

T I T O L O VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI
Articolo 22
Interessi per ritardato pagamento di tributi
1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n° 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall’articolo 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.
2. Il tasso d’interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 17 della legge 8 maggio 1998, n° 146.
3. In caso di variazioni del tasso d’interesse dispone con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall’articolo 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.
Riferimenti normativi Articolo 17, legge 146/1998

Articolo 23
Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate
Riferimenti normativi Articolo 2, D. Lgs. 472/1997
Sulla inapplicabilità degli interessi alle sanzioni accertate prima del 1° aprile 1998 e non pagate a tale data, conviene esplicitamente il ministero delle Finanze (circolare 10 luglio 1998, n° 180/E).

Articolo 24
Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall’articolo 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.
Riferimenti normativi Articolo 2, D. Lgs. 472/1997

T I T O L O VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA D’AUTOTUTELA

Articolo 25
Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela.

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all’imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro :
a) errore di persona ;
b) evidente errore logico o di calcolo ;
c) errore sul presupposto dell’imposta ;
d) doppia imposizione ;
e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti ;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza ;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati ;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
Riferimenti normativi Articolo 2, Dm 37/1997

Articolo 26
Circostanze non ostative all’annullamento

1. Non ostano all’annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all’imposizione :
a) la definitività dell’atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere ;
b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inamissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera ;
c) la pendenza del giudizio ;
d) l’assenza di domande o istanze da parte dell’ineteressato.
Il contenuto della norma è conforme a quanto leggesi anche nella circolare del ministero delle Finanze 5 agosto 1998, n° 198/S.

Articolo 27
Procedimento

1. Le eventuali domande d’annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento approvato con ... (si tratta dei regolamenti emanati ai sensi della Legge 07/08/1990, n° 241).
2. Dell’annullamento o della rinuncia all’imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all’interessato ed all’organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun ... (mese, bimestre, trimestre ecc) il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l’annullamento o la rinuncia all’imposizione.

T I T O L O IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28
Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l’applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l’articolo 22, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.
Articolo 29
Crediti di modesta entità

1. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 16 della legge 8 maggio 1998, n° 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d’importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti.
Riferimenti normativi Articolo 16, legge 146/1998
Il Comune potrebbe già aver deliberato :
a) di non riscuotere la tassa d’occupazione di spazi e aree pubbliche contenuta nel limite dei 20 mila lire (articolo 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n° 549) ;
b) i limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modifica entità (articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n° 127).
Proprio in esecuzione dell’ultima norma citata il regolamento potrebbe stabilire concretamente l’importo in argomento, tenendo conto delle spese vive (per la notificazione degli atti e di quelle di riscossione), oltre a una minima incidenza delle spese per la gestione dell’entrata.

Articolo 30
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennai

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
   

 
   

 
 
 
   

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