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Home > Il Comune > Statuto, regolamenti > Regolamenti comuanali >
Regolamento per la pubblicità


Regolamento per la pubblicità   
 

T I T O L O    I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

 

1.   Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, nell’ambito del territorio comunale.

2.   Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

3.   Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l’autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

 

            Riferimenti normativi                         

                Articolo 62, comma 1, D. Lgs. 446/1997

 

            L’articolo 62, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, fa esplicito riferimento ai mezzi di effettuazione della pubblicità “esterna”, per la cui definizione il regolamento ricalca le espressioni letterali adoperate, a tal fine, dall’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 507/1993.

 

T I T O L O    II

L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

 

Articolo 2

Domanda per il rilascio dellautorizzazione

 

1.   Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento deve farne domanda scritta al Comune.

2.   La domanda deve contenere :

a)   le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali ;

b)   la durata della pubblicità, le dimensioni, l’esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare ;

c)   la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

 

3.   L’originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.

4.   La domanda deve essere inoltrata anche se l’installazione è esente dal pagamento del canone.

 

            Riferimenti normativi                                   

                Articolo 62, comma 2, lettera b), D. Lgs. 446/1997

 

            L’articolo 62, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 fa esplicito riferimento ai mezzi di effettuazione della pubblicità “esterna”, per la cui definizione il regolamento ricalca le espressioni letterali adoperate, a tal fine, dall’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 507/1993.

 

Articolo 3

Allegati alla domanda

 

1.   La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l’installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale ; sia quando l’installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

2.   Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti :

a)   il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità ;

b)   i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell’eventuale struttura di sostegno ;

c)   le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/1992, n° 495.

            Riferimenti normativi                                   

                Articolo 23, commi 4 e 5 D.Lgs. 285/92

                                                                                             

                Articolo 49, comma 3 Dpr 495/1992

                                                                                             

                Articolo 23, commi 4 e 5 Dlgs 285/1992

                                                                                             

                Articolo 49, comma 3 Dpr 495/1992

 

Articolo 4

Rilascio dell’autorizzazione

 

1.   Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :

a)   il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole ;

b)   linteressato ha sottoscritto il disciplinare conforme all’allegato “A” al presente regolamento, ed ha versato le spese d’istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio, il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso ; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno un annualità di canone ;

c)   linteressato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostento e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2.   In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

3.   Nel caso in cui sia autorizzata l’installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione vale anche come concessione.

 

Articolo 5

Uso dell’autorizzazione

 

1.   Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l’autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

2.   L’autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

3.   Allo scadere dell’autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinate lo stato dei luoghi.

 

Articolo 6

Rinnovo dell’autorizzazione

 

1.   Almeno     giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l’interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

 

Articolo 7

Revoca dell’autorizzazione

 

1.   L’autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2.   L’autorizzazione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro    giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3.   La revoca dell’autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

4.   La revoca dell’autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

 

T I T O L O     III

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA’ ESTERNA CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO O SULL’AMBIENTE.

 

            Riferimenti normativi                                   

            Articolo 47 Dpr 495/1992

 

            Per esplicito dettato dell’articolo 62 del Dlgs 446/1997, per l’individuazione dei mezzi pubblicitari occorre far riferimento alle norme di attuazione del Nuovo codice della strada.

 

Articolo 8

Tipologia

 

1.   Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente sono :

a)   le insegne di esercizio ;

b)   le preinsegne ;

c)   le sorgenti luminose ;

d)   i cartelli ;

e)   gli striscioni, le locandine e gli stendardi ;

f)    i segni orizzontali, reclamistici ;

g)   gli impianti pubblicitari di servizio ;

h)   gli impianti di pubblicità o propaganda ;

i)     le sorgenti acustiche.

 

Articolo 9

Insegna di esercizio

 

1.   Per “insegna di esercizio” s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

 

Articolo 10

Preinsegna

 

1.   Per preinsegna” s’intende la scritta in caratteri alfanumerici completata d freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

 

Articolo 11

Sorgente luminosa

 

1.   Per “sorgente luminosa” s’intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

 

Articolo 12

Cartello

 

            1. Per “cartello” s’intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
   

 
   

 
 
 
   

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