T I T O L O I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l’utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato “canone”.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da legge statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d’occupazione.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 1 D. Lgs. 446/1997
Articolo 2
Beni appartenenti al demanio comunale
1. Appartengono al demanio comunale :
a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato “..” al presente regolamento ;
b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati, quali, ad esempio :
1)
Riferimenti normativi
Articolo 824 Cc ; articolo 63, comma 1
D. Lgs. 446/1997
Articolo 3
Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale
1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici, destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all’esercizio di un servizio pubblico, ad esempio :
a)
Riferimenti normativi
Articolo 826 Cc ; articolo 63, comma 1
D. Lgs. 446/1997
Articolo 4
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo
1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all’esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997
Articolo 5
Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passeggio
1. I tratti di aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l’occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.
Secondo il ministero delle Finanze (risoluzione 19 novembre 1997, n° 220/E) le servitù di pubblico passaggio sono costituite nel rispetto della situazione di fatto e di diritto preesistente alla costituzione.
Articolo 6
Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali.
1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997
La presente disposizione si applica soltanto all’interno di centri abitati, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D. Lgs. 3° aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada)
Articolo 7
Occupazioni escluse dal presente regolamento.
1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n° 285.
T I T O L O II
SOGGETTI OBBLICATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
Articolo 8
Soggetti obbligati al pagamento del canone.
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione.
Articolo 9
Occupazioni abusive. Sanzioni.
1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l’occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s’avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689, all’irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l’abuso (ovvero il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L’irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l’irrogazione di quelle stabilite dall’articolo 20, comma 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 2, lettera g) D. Lgs. 446/1997
T I T O L O III
LA CONCESSIONE D’OCCUPAZIONE
Articolo 10
Domanda per il rilascio della concessione.
1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l’occupazione.
2. La domanda, deve contenere :
a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali ;
b) il motivo dell’occupazione o l’attività che attraverso di essa si intende svolgere ;ù
c) la durata, le dimensioni e l’esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare ;
d) la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici ;
e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L’originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare, per i pareri dell’Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione è esente dal pagamento del canone.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 2, lettera a)D. Lgs. 446/1997
Articolo 11
Rilascio della concessione
1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :
a) il Comando della Polizia Municipale ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole ;
b) l’interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all’allegato “A” al presente regolamento, ed ha versato : le spese d’istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio ; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso ; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità del canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
Articolo 12
Uso della concessione
1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della regione, la confessione d’occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata.
Articolo 13
Rinnovo della concessione
1. Almeno giorni liberi prima della scadenza di una concessione d’occupazione, l’interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articolo 10 e 11 del presente regolamento.
Articolo 14
Revoca della concessione
1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
Articolo 15
Danni procurati dal concessionario
1. Il concessionario ha l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall’esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all’articolo 11 del presente regolamento.
T I T O L O IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE D’OCCUPAZIONE
Articolo 16
Occupazioni permanenti e temporanee
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all’anno.
Articolo 17
Classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in categorie, secondo l’elenco allegato sotto la lettera “..”.
2. Le occupazioni all’interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 2, lettera b) D. Lgs. 446/1997
Articolo 18
Tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell’allegato “..” al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione a norma dell’articolo 54 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n° 446.
3. L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all’unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
Articolo 19
Tariffa per le occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
Articolo 20
Tariffe per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
2. Se l’occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d’occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.
Articolo 21
Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee
1. Le occupazioni realizzate tra le ore e le ore , e quelle realizzate dopo le ore fino alle ore , sono soggette, rispettivamente, ad una maggiorazione della tariffe oraria del per cento e del per cento.
2. Le tariffe per le occupazioni anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del per cento e del per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
3. Per le occupazioni temporanee che, di gatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
Le riduzioni e gli aumenti ricalcano quelli già stabiliti per la tassa d’occupazione, e sono stati indicati in via puramente esemplificativa.
Articolo 22
Determinazione della superficie soggetta al canone.
1. Le superfici eccedenti i metri, quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti possono essere calcolate nella misura ridotta del per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
Le agevolazioni ricalcano quelle già stabilite per la tassa d’occupazione, e sono state indicate in via puramente esemplificativa.
Articolo 23
Passi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente :
a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” ;
b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell’accesso espressa in metri lineari.
Articolo 24
Autovetture adibite al trasporto pubblico.
1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalla province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Articolo 25
Occupazioni con impianti a rete
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e, per, quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell’occupazione, ridotta del 50 per cento.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 2, lettera f)D. Lgs. 446/1997
Articolo 26
Trasferimento degli impianti a rete
1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 2, lettera f)D. Lgs. 446/1997
Articolo 27
Distributori di carburanti
1. Ferma restando l’applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all’articolo 23 del presente regolamento, per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all’intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.
Articolo 28
Pagamento del canone
1. Per le concessioni permanenti, la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l’importo di lire milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall’apposito regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un’indennità di mora dell’uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.
T I T O L O V
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio.
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni, con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001, il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.000 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell’esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E’ in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima, di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, effettuate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in bae all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, e vanno pagati come segue :
a) l’acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999 ;
b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l’acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999 ;
c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l’acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000 ;
d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.
Riferimenti normativi
Articolo 63, comma 2, lettera f), n° 1, D. Lgs. 446/1997
Articolo 30
Concessioni in corso
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all’01 gennaio 1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 13.
Articolo 31
Esenzioni e riduzioni
1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esezioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.
Articolo 32
Organi competenti
1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull’applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all’Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l’Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti do concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.
Articolo 33
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell’Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio patrimonio - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.
TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PARTE PRIMA - Occupazioni permanenti
Art. |
Tipo occupazione |
1 |
Occupazioni del suolo :
a) prima categoria
b) seconda categoria
c) terza categoria |
2 |
Occupazioni del soprassuolo :
d) prima categoria
e) seconda categoria
f) terza categoria |
3 |
Occupazioni del sottosuolo :
g) prima categoria
h) seconda categoria
i) terza categoria |
4 |
Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati :
j) prima categoria
k) seconda categoria
l) terza categoria |
5 |
Passi carrabili diversi da quelli descritti all’articolo 4 :
m) prima categoria
n) seconda categoria
o) terza categoria |
6 |
Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all’articolo 4 :
p) prima categoria
q) seconda categoria
r) terza categoria |
7 |
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune :
s) prima categoria
t) seconda categoria
u) terza categoria |
8 |
Distributori di carburanti :
v) prima categoria
w) seconda categoria
x) terza categoria |
9 |
Distributori automatici di beni e servizi :
y) prima categoria
z) seconda categoria
aa) terza categoria |
10 |
Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati |
11 |
Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all’uso dei pedoni o dei veicoli :
a) prima categoria
b) seconda categoria
c) terza categoria |
PARTE SECONDA : Occupazioni temporanee
12 |
Occupazioni del suolo :
a) prima categoria
b) seconda categoria
c) terza categoria |
13 |
Occupazioni del soprassuolo :
d) prima categoria
e) seconda categoria
f) terza categoria |
14 |
Occupazioni del sottosuolo :
g) prima categoria
h) seconda categoria
i) terza categoria |
15 |
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante :
j) prima categoria
k) seconda categoria
l) terza categoria |
16 |
Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti :
m) prima categoria
n) seconda categoria
o) terza categoria |
17 |
Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante :
p) prima categoria
q) seconda categoria
r) terza categoria |
18 |
Attività edilizia :
Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere :
s) prima categoria
t) seconda categoria
u) terza categoria |
19 |
Attività politiche, culturali e sportive :
Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive :
v) prima categoria
w) seconda categoria
x) terza categoria |